Art. 2.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle bionergie, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
      2. Il Ministro delle bioenergie è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
      3. Il Ministro delle bioenergie interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
      4. Il Ministro delle bioenergie adotta, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, le iniziative necessarie per assicurare una rete pubblica di supporto allo sviluppo di nuove strutture produttive di bioenergie e di biocombustibili.
      5. Il Ministro delle bioenergie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi all'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
      6. Il Ministro delle bioenergie promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
      7. Il Ministro delle bioenergie, per le materie di sua competenza, partecipa al concerto per la predisposizione del Piano nazionale per la protezione civile.

 

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      8. Il Ministro delle bioenergie, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con gli altri Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia di bioenergie e di biocombustibili e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca, inerenti alle medesime materie, definiti dall'Unione europea.
      9. Il Ministro delle bioenergie e il Ministro dello sviluppo economico assumono di concerto le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.